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Regione Piemonte

Autocertificazioni

Autocertificazioni

Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari. I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla. La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante. I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se sono legalmente residenti in Italia. La dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani. A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle. Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all’Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata.

L’autocertificazione è la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), con i gestori di servizi pubblici e con i privati. È regolata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) e rappresenta la possibilità per il cittadino che le stesse notizie/informazioni già presenti in un registro pubblico vengano acquisite d’ufficio dalla PA in modo più semplice e con meno oneri.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione consente di dichiarare fatti o situazioni personali in sostituzione del certificato corrispondente.  Occorre firmarla per renderla valida.

Quando si usa
L’autocertificazione sostituisce i certificati di:

Nei rapporti con la pubblica amministrazione, la carta d’identità è sostitutiva di tutti i certificati che contengono le stesse informazioni in essa riportate: nome, cognome, luogo e data di nascita.

Il rifiuto della pubblica amministrazione di accettare queste forme alternative di certificazione, quando ci siano tutti i presupposti per accoglierle, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Quanto dura
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
A questo proposito,  i certificati relativi a situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) non scadono mai; tutte le altre certificazioni anagrafiche (cittadinanza, residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, stato libero, godimento dei diritti politici), i certificati e gli estratti di stato civile hanno validità sei mesi dal rilascio; si possono presentare certificati scaduti, dichiarando in fondo al documento che le indicazioni contenute sono invariate (la firma non deve essere autenticata).

Come si fa
In fondo alla pagina sono disponibili i moduli da scaricare e compilare (occorre allegare la fotocopia del documento d’identità del dichiarante).

Cosa NON è possibile autocertificare
Certificati medici
Certificati sanitari
Certificati veterinari
Certificati di origine Certificati di conformità CE
Marchi
Brevetti

Autentica di firma su istanze
Si autentica la firma per le dichiarazioni sostitutive di notorietà rivolte ai privati e per le domande relative alla riscossione di benefici economici da parte di un’altra persona;
Non si autentica più la firma nelle domande rivolte alla pubblica amministrazione se presentate direttamente dall’interessato o se la domanda viene inviata per posta, fax o per via telematica allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità;
La firma su dichiarazioni sostitutive di notorietà deve essere autenticata direttamente dagli enti e dalle imprese di servizi pubblici (USL, INPS, Poste, Telecom ecc.)
I documenti che richiedono la firma di più persone possono essere sottoscritti anche separatamente.

NB: l’avvio della domanda (istanza) con firma non autenticata non comporta, di per sè, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo (infatti, per norma generale, le domande rivolte agli organi della Pubblica Amministrazione per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo sono soggette all’imposta di bollo).

Autentica di fotografia – Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall’ufficio richiedente, se presentate direttamente dal cittadino.

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